In analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l’ABF si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Laddove inoltre l’esito cui sono giunte le parti appare satisfattivo dell’interesse dedotto dal ricorrente e la rinunzia consegue a tale esito, l’estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.
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