WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Dossier

Collegio di Napoli, 02 aprile 2010, n.192

11 Giugno 2011

L’art. 118 T.U.B. prevede la possibilità per l’intermediario di modificare sia le condizioni economiche del contratto, sia quelle regolamentari e normative laddove ne sussista un “giustificato motivo”. Ciononostante, lo ius variandi previsto da detta norma deve ritenersi limitato alle sole modifiche che abbiano ad oggetto una clausola preesistente, non essendo con esso possibile introdurre una nuova clausola (cfr. la circolare n. 5574 del 21.2.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico e il par. 2 della sez. IV delle disposizioni della Banca d’Italia del 29.7.2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari). Deve quindi considerarsi illegittima la modifica unilaterale operata dalla banca sulle condizioni di contratto avente ad oggetto l’introduzione della nuova clausola definita “corrispettivo sull’accordato”.


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter