L’art. 118 T.U.B. prevede la possibilità per l’intermediario di modificare sia le condizioni economiche del contratto, sia quelle regolamentari e normative laddove ne sussista un “giustificato motivo”. Ciononostante, lo ius variandi previsto da detta norma deve ritenersi limitato alle sole modifiche che abbiano ad oggetto una clausola preesistente, non essendo con esso possibile introdurre una nuova clausola (cfr. la circolare n. 5574 del 21.2.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico e il par. 2 della sez. IV delle disposizioni della Banca d’Italia del 29.7.2009, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari). Deve quindi considerarsi illegittima la modifica unilaterale operata dalla banca sulle condizioni di contratto avente ad oggetto l’introduzione della nuova clausola definita “corrispettivo sull’accordato”.
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