Il contratto di deposito titoli (1838 c.c.) deve ritenersi attratto alla disciplina dell’art. 128 bis TUB, rientrando tra “le operazioni e servizi bancari e finanziari” di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009. Pur non essendovi dubbio, infatti, che, a seguito della dematerializzazione dei titoli, l’equilibrio del contratto di deposito si venga a spostare dall’aspetto della custodia a quello dell’amministrazione dello strumento finanziario, ciò, tuttavia, non sembra in grado di snaturare il negozio e farlo rientrare nella categoria dei contratti che hanno oggetto specifico la prestazione di servizi d’investimento.
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