Nell’ipotesi in cui il cliente chieda all’intermediario il riaccredito sul conto corrente di somme che gli sono state erroneamente conteggiate in addebito sul presupposto che l’ordine (in questo caso di giroconto) non sia stato dallo lui stesso impartito e che, stante la frode informatica, l’uso dei codici identificativi coincidenti con quelli assegnatigli non fosse ad esso riferibile, la questione – stante che nelle operazioni di conto corrente il rapporto tra cliente e banca si riconduce al paradigma del mandato – deve essere affrontata e risolta ai sensi dell’art. 1711 c.c., il quale prevede che il mandatario non può eccedere i limiti del mandato, e dunque l’atto che esorbita da tali limiti resta a carico del mandatario. Ne consegue che la domanda del cliente deve necessariamente trovare accoglimento laddove lo stesso abbia disconosciuto l’ordine – e lo abbia fatto con assoluta tempestività, ed in forma pienamente idonea attraverso la denuncia ai Carabinieri, non appena rilevata la frode informatica ai suoi danni – e, per altro verso, che lo stesso intermediario, pur affermando che l’ordine è stato impartito con l’uso delle chiavi di identificazione assegnate al cliente, abbia riconosciuto che quell’ordine non fosse ad esso autenticamente riferibile, arrivando lo stesso intermediario ad ipotizzare il “furto di identità”.
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