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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Istruttoria | Arbitro Bancario Finanziario | Procedimento | Onere della prova a carico del ricorrente

Collegio di Roma, 07 aprile 2010, n.199

12 Giugno 2011

Il principio secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (art. 2697 c.c.) così che l’onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull’attore, laddove l’onere del convenuto di dimostrare l’inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l’attore ha provato l’esistenza dei fatti costitutivi, trova applicazione anche nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Infatti, nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia il 18.06.2009 e succ. mod. e int., sez. VI, si legge al § 3 che “l’istruttoria è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta dalle parti” e al § 4 che “la decisione del ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria”. Non soddisfa tale onere la mera menzione da parte del ricorrente, quale mezzo di prova, di un messaggio inviatogli dalla madre via telefonino (“sms”).


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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