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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Responsabilità precontrattuale della banca | Mutuo fondiario | Recesso tardivo dalle trattative

Collegio di Roma, 07 aprile 2010, n.202

12 Giugno 2011

Il comportamento della banca che, a fronte della richiesta di concessione di un mutuo fondiario, abbia comunicato al richiedente l’intervenuta delibera positiva, abbia inviato un perito presso il cantiere, abbia fatto aprire un conto corrente di corrispondenza ai fini dello svolgimento del rapporto di mutuo, ben può aver indotto il richiedente, in buona fede, a porre legittima (incolpevole) fiducia sulla prossima (certa) conclusione del contratto di mutuo fondiario, inducendolo ad assumere obbligazioni ulteriori ma, sotto il profilo causale, consequenziali alla conclusione del ridetto mutuo. A fronte di tale comportamento, il recesso dalle trattative da parte della banca appare tardivo (nel caso di specie la banca aveva chiesto al cliente l’apertura del conto corrente ove far confluire la somma di cui al mutuo, e le relative rate restitutorie trascorsi ormai 14 giorni dalla consegna della relazione notarile (ultimo atto procedurale) inducendolo legittimamente a confidare nel prossimo, certo, perfezionamento del contratto).


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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