E’ ingiustificato il recesso della banca in ordine alle trattative per la concessione di un mutuo fondiario conseguente alla scoperta che il terreno da ipotecare provenga da una successione ereditaria apertasi nel 2005, mentre l’accettazione dei chiamati all’eredità era stata trascritta nel febbraio 2008, laddove risulti provato che l’immobile sia stato acquistato dal richiedente in forza di atto di compravendita, e quindi a titolo oneroso. Il termine stabilito dall’art. 2652, primo comma, n. 7, c.c. per la salvezza degli acquisti dall’erede apparente, infatti, riguarda gli acquisti effettuati a titolo gratuito e non anche quelli a titolo oneroso, che si consolidano immediatamente, nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 534, secondo e terzo comma, c.c., senza dover attendere il decorso di un quinquennio dalla data della trascrizione dell’acquisto dell’erede apparente (nel caso di specie, la banca, a giustificazione del proprio recesso dalle trattative, aveva adotto il fatto che, non essendo ancora decorsi i termini previsti dall’art. 2652 Cod. Civ., sarebbe stata esposta ad azioni di petizione di eredità o rivendicazione dell’immobile offerto in ipoteca, che avrebbero reso di fatto vana la garanzia ipotecaria).
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