Nell’ambito di una procedura di cartolarizzazione, laddove la società veicolo (SPV) conferisca al servicer “procura a compiere e sottoscrivere in nome e per conto di essa mandante a mezzo di rappresentanti abilitati qualunque atto dovesse risultare utile o necessario per la costituzione e la difesa in giudizio del SPV, in relazione a tutte le cause, promosse da terzi nei confronti del SPV a cagione ed in conseguenza della titolarità da parte di quest’ultima dei crediti acquistati a seguito della cessione”, ciò comporta anzitutto che, rispetto alle cause, per così dire, “collegate”, la SPV può agire in giudizio attraverso la sua mandataria, la quale farebbe valere la procura per giustificare nei confronti dei convenuti la propria legittimazione attiva. E comporta altresì che, qualora fosse la SPV a esser convenuta, essa potrebbe farsi rappresentare in giudizio dalla mandataria, in virtù della procura conferita. Mentre non è consentito ai terzi di convenire direttamente la mandataria, cosicché, ove ciò avvenga, quest’ultima può fondatamente eccepire il difetto di legittimazione passiva.
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