La clausola prevista nella convenzione stipulata a norma dell’art. 82 L. R. 8/02 tra la banca e la Sviluppo Lazio S.p.A. (ente gestore del “Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata”, istituito con la detta legge regionale), la quale prevede che «La quota di mutuo non finanziata dal Fondo sarà di ammontare almeno pari a quella finanziata dal Fondo, ma di durata non inferiore a 15 anni», comporta che la durata del periodo di ammortamento del mutuo stipulato dal cliente, in relazione alla quota parte con provvista a carico dell’intermediario, non possa essere inferiore a 15 anni, pena l’inapplicabilità del regime agevolato previsto dalla convenzione intercorrente tra la banca e la società gestrice del fondo regionale.
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