Nell’ipotesi in cui, a fronte della convenzione stipulata fra l’intermediario e società gestrice del fondo regionale, la durata del mutuo concesso al cliente con regime agevolato non possa essere inferiore a 15 anni, deve ritenersi contrario ai doveri di corretta informativa precontrattuale il comportamento della banca che, non potendo non conoscere dell’impossibilità di deliberare un finanziamento agevolato alle condizioni originariamente richieste dal cliente (ammortamento decennale), non comunichi tale circostanza allo stesso cliente in anticipo rispetto alla data fissata per il rogito. Il risarcimento del danno dovrà essere liquidato in funzione della differenza tra i maggiori interessi previsti per un mutuo agevolato a 15 anni rispetto a un mutuo decennale, tenuto conto anche del vantaggio derivante al cliente dalla ulteriore decurtazione del tasso accordata dalla banca sul più lungo finanziamento.
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