WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori
www.dirittobancario.it
Dossier

Responsabilità precontrattuale della banca | Mutuo | Agevolato

Collegio di Roma, 07 aprile 2010, n.207

12 Giugno 2011

Nell’ipotesi in cui, a fronte della convenzione stipulata fra l’intermediario e società gestrice del fondo regionale, la durata del mutuo concesso al cliente con regime agevolato non possa essere inferiore a 15 anni, deve ritenersi contrario ai doveri di corretta informativa precontrattuale il comportamento della banca che, non potendo non conoscere dell’impossibilità di deliberare un finanziamento agevolato alle condizioni originariamente richieste dal cliente (ammortamento decennale), non comunichi tale circostanza allo stesso cliente in anticipo rispetto alla data fissata per il rogito. Il risarcimento del danno dovrà essere liquidato in funzione della differenza tra i maggiori interessi previsti per un mutuo agevolato a 15 anni rispetto a un mutuo decennale, tenuto conto anche del vantaggio derivante al cliente dalla ulteriore decurtazione del tasso accordata dalla banca sul più lungo finanziamento.


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter