L’ultimo comma dell’art. 10 della L. 248/2006 prevede che il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura. Ne consegue che, in caso di trasferimento del conto dossier di titoli esteri presso altro intermediario, deve considerarsi illegittima la commissione di trasferimento su singolo titolo applicata dall’intermediario originario (nella specie, addebitata a titolo parziale di rimborso delle commissioni sostenute in relazione all’intervento prestato da un soggetto terzo, e precisamente, dal depositario dei titoli stessi. Dell’effettiva sopportazione di tale costo, però, l’intermediario ometteva di fornire la debita prova).
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