L’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che, nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dall’art. 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, ferma restando la possibilità di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. Premesso che tale disposizione è entrata in vigore il 5 agosto 2009, ne consegue che, stante il fondamentale principio di irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c., deve rigettarsi la richiesta “di valutare la possibilità di applicare la Norma in maniera retroattiva così da aver risarcito anche il periodo dal 25 maggio al 5 agosto e di avere un risarcimento pari ad € 2.960, a cui si aggiungono le spese di € 200.” Infatti il principio di irretroattività implica l’applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o il fatto giuridico che li abbia generati.
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