Non può essere imputato all’intermediario il ritardo maturato in relazione alla procedura di surrogazione del mutuo che sia conseguenza del fatto che, pur essendo già state individuate due distinte date per provvedere agli adempimenti in questione, il padre del richiedente (cointestatario del ricorso) abbia comunicato l’impossibilità di dar corso all’atto, essendo in attesa di ricevere idonea procura da parte del figlio (il richiedente), a quel tempo all’estero.
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