Sono nulle le clausole, che prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedevano la corresponsione da parte del cliente di interessi anatocistici in favore della banca, salvo che non siano state rinegoziate dopo la delibera in parola, la quale ha infatti previsto la possibilità per le banche di continuare ad applicare l’anatocismo trimestrale, seppur condizionando tale applicazione ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. L’entrata in vigore dell’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, contenente la nuova normativa sulle modalità di calcolo degli interessi, ha comportato infatti la caducazione di ogni censura di anatocismo per quei conti cui venga applicata la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia attivi che passivi.
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