L’art. 35 della Legge Assegni, il quale prevede la possibilità di revoca di assegni emessi e non ancora incassati, una volta decorso il termine di 30 giorni dalla data di emissione, si applica soli agli assegni bancari, ma non anche a quelli circolari. Con relazione a questi ultimi, infatti, il rapporto di emissione dell’assegno si esaurisce con la creazione, da parte della banca, del titolo avente i caratteri pattuiti, e con la consegna di esso al richiedente: successivamente sorge un nuovo rapporto fra la banca emittente e il prenditore del titolo al quale rimane estraneo colui che richiese l’assegno, onde soltanto il prenditore può far valere i suoi diritti nei confronti della banca. Ne consegue che, al fine di procedere alla revoca degli assegni circolari già emessi e ancora in circolazione (e, di conseguenza, alla restituzione alla ricorrente delle somme addebitate per l’emissione degli stessi), correttamente la banca richiede al cliente di provvedere alla restituzione dei titoli non utilizzati. Per converso, appare del tutto ingiustificata l’opposizione del cliente fondata sul presupposto che non sia suo onere restituire i titoli non utilizzati e che sia invece la banca a doversi attivarsi per ottenere la restituzione dei titoli non ancora negoziati.
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