In difetto di un diverso accordo fra le parti che in qualche modo deroghi alla disciplina di legge di cui all’art. 1273 cod. civ., deve ritenersi che, qualora intervenga un accollo, il creditore non ha alcun obbligo di determinarsi nel senso della liberazione dell’originario debitore. Ne consegue che, in con riferimento all’accollo di un mutuo, la banca ha la facoltà ma non l’obbligo di liberare l’originario debitore.
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