In punto di qualificazione della domanda il giudicante non è vincolato alla prospettazione della parte, ma può procedere autonomamente. Ne consegue che, laddove i ricorrenti si siano auto qualificati come consumatori, ma ciò sia in contrasto con la loro effettiva qualifica così come emersa dai fatti dagli stessi esposti, il Collegio deve ritenere il ricorso in esame come proveniente da soggetto non consumatore.
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