WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Istruttoria | Responsabilità della banca | Limiti | Ritardo | Richiesta | Affidamento

Collegio di Milano, 19 maggio 2010, n.390

12 Giugno 2011

Non è ravvisabile alcun illecito di natura precontrattuale in capo alla banca (rottura delle trattative ovvero esito delle stesse che possa essere oggetto di contestazioni) laddove il contratto di mutuo sia stato concluso e tale contratto in sé non sia stato fonte di pregiudizi per la parte mutuataria, la quale, piuttosto, imputa alla banca il fatto di non averla avvisata circa l’esatta tempistica della operazione, tempistica essenziale per la stessa mutuataria al fine di chiudere un’operazione di cessione di azienda che essa aveva in corso con controparti terze. Il cliente, infatti, così come non può vantare un diritto alla conclusione positiva della sua proposta contrattuale volta ad ottenere una erogazione di credito, non può vantare un diritto alla conclusione positiva della trattativa nei tempi a lui congegnali.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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