Al fine di fornire indicazioni volte a favorire le relazioni fra clienti e intermediari si evidenzia come il mancato spontaneo emendamento dell’erronea iscrizione in Centrale Rischi risulta in contrasto con l’obbligo, sancito dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.2.1991 (ivi in particolare Cap. 1, Sez. I, § 5, 4° alinea) e gravante sugli intermediari, di “rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse”. Tale condotta appare oltremodo commendevole e contraria ai più elementari principi di correttezza che debbono governare il rapporto fra intermediari e clientela laddove siffatto emendamento non abbia avuto luogo a seguito della proposizione del reclamo, bensì solo a seguito della proposizione del ricorso con informativa resa all’uopo solo in sede di controdeduzioni.
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