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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Carte di credito | Clonazione | Servizio di SMS alert | Concorso di colpa del cliente

Collegio di Milano, 19 maggio 2010, n.394

12 Giugno 2011

In difetto di una disciplina contrattuale ad hoc, le ipotesi di clonazione di carte di credito avvenute anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 (che recepisce la Direttiva 13/11/2007, n. 64 sui servizi di pagamento nel mercato interno), debbono essere affrontate (e risolte) alla luce dei principi generali dell’ordinamento, in forza dei quali (artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.) le parti si devono reciprocamente correttezza di comportamento, essendo altresì tenute a reciproci obblighi di protezione e di avviso. In tal senso, la banca risponde in relazione all’adeguatezza dell’organizzazione che mette a disposizione della clientela secondo gli standard seguiti nella prassi, tra cui l’avviso al cliente, tramite SMS, e-mail o altri mezzi ritenuti idonei, di ogni operazione effettuata. Ne consegue che, laddove la banca non abbia posto in essere tale precauzione pure avendo la capacità organizzativa di farlo, la stessa dovrà considerarsi responsabile per il danno patito dal cliente. Tuttavia, in una simile ipotesi, appare corretto imputare al cliente una negligenza concorrente, ma meno grave. Infatti il cliente, oltre ad avere un obbligo di custodia del PIN separatamente dalla carta onde evitare gli abusi, ben avrebbe potuto egli stesso sollecitare la banca ad attivare il ripetuto servizio di avviso o, almeno, controllare con maggiore frequenza i movimenti del suo conto onde prevenire un maggior danno (nel caso di specie, tra la data del primo prelievo contestato e quella del blocco della carta erano intercorsi quasi due mesi).


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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