Deve essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 1453 c.c. diretta ad imporre all’intermediario di tenere la condotta necessaria a consentire la stipulazione dell’atto di surroga laddove i termini legali per il perfezionamento della operazione siano abbondantemente trascorsi, senza che la medesima si sia perfezionata, e tale mancato evento sia imputabile alla negligente condotta dell’intermediario, il quale, nell’imminenza del giorno fissato per il rogito, ha avvertito che nessuno dei suoi funzionari aveva la possibilità di intervenirvi, senza però darsi carico di indicar altra date in cui la loro presenza sarebbe stata garantita.
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