L’intermediario che, oltre ad avere omesso la presentazione del titolo per il pagamento, abbia ritardato la restituzione al mandante in violazione di precise disposizioni di legge, è responsabile per il danno che da tale comportamento gravemente colpevole sia derivato al cliente. In tal senso, provato l’inadempimento dell’intermediario alle norme di comportamento imposte dalla normativa sul mandato (artt. 1856, 1710,1712 c.c.), il danno, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, deve essere ravvisato nelle conseguenze negative derivate dalla mancata tempestiva disponibilità del titolo di credito. Tale danno deve essere liquidato in via equitativa.
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