L’adesione facoltativa al programma assicurativo esclude che nel TAEG rientrino le spese di assicurazione, le quali rappresentano il corrispettivo per l’intervenuta stipula del contratto di assicurazione, non potendo essere qualificate quali interessi applicati al finanziamento erogato dall’intermediario (nel caso di specie, nel modulo di richiesta della carta di credito, pur non essendo indicata la dicitura opzionale, era espressamente previsto che l’assicurazione potesse essere attivata in un momento successivo alla stipulazione del contratto stesso, con esclusione di effetti retroattivi della relativa clausola).
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