E’ pacificamente giustificabile, anzi doveroso, che la banca, pur in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione da parte del titolare del conto, provveda, in caso di accertamento della sopravvenuta estinzione della società titolare, al blocco del conto medesimo, onde accertarsi che le relative giacenze non vengano distratte, a danno degli aventi diritto, da terzi, quali sono, a seguito dell’estinzione, anche gli ex soci (nel caso di specie la banca, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società titolare del conto, aveva legittimamente omesso il pagamento degli assegni emessi dall’ex liquidatore della stessa società, il quale non aveva alcun diritto di disporre del conto, men che meno attraverso l’emissione di assegni a valere su tale conto).
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