La banca trattaria ha il dovere di pagare l’assegno se l’eventuale alterazione, falsificazione del titolo non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, coincidente con la diligenza media, non essendo tenuto, l’istituto di credito, a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo della autenticità delle sottoscrizioni.
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