Deve escludersi la responsabilità della banca per il danno patito dal cliente a seguito dell’utilizzo fraudolento del bancomat laddove le operazioni in contestazione siano state effettuate con l’utilizzo della carta e da persona a conoscenza del PIN. Tali circostanze appaiono accertate laddove: a) si evince che il PIN sia rimasto nella disponibilità, oltre che della titolare, del genitore cointestatario del conto corrente, come risulta dalle dichiarazioni da quest’ultimo effettuate in sede di denuncia alle competenti Autorità, circostanza questa che appare significativa ai fini della valutazione in concreto della diligenza prestata nell’adempimento degli obblighi di custodia previsti dal contratto; b) i prelievi oggetto di contestazione non appaiono riconducibili a situazione di clonazione in quanto, nella cronologia delle operazioni, a quelle contestate ne seguono altre riconosciute come regolari; c) ciò esclude che i prelievi siano stati effettuati con supporti diversi dalla tessera originale, posto che i sistemi di sicurezza adottati dalla banca prevedevano l’aggiornamento di codici e massimali sulla banda magnetica ad ogni transazione effettuata e la verifica dei dati al successivo prelievo, con l’automatico blocco della carta in ipotesi di non coincidenza.
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