In caso di acquisto immobiliare con accollo di un mutuo a suo tempo contratto per finanziarne la costruzione – con il quale il terzo accollante ed il precedente mutuatario si siano accordati nel senso che il primo si accolli interamente la quota di debito gravante ipotecariamente sulla consistenza immobiliare alienata, assumendo a proprio esclusivo carico il pagamento di tale quota di mutuo nonché delle relative ‘intere semestralità’ – l'intervento successivo della banca creditrice con adesione ex art.1273 c.c. alla convenzione di accollo intervenuta tra le parti, ha come effetto quello di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore. Ne consegue che, la pretesa del terzo accollante alla restituzione di somme derivanti dall'accollo non può essere avanzata nei confronti della banca, la quale, appunto, si è limitata ad aderire al patto intercorso tra il nuovo mutuatario e la società venditrice. Patto che, prevedendo espressamente il subentro nelle ‘intere semestralità’, in applicazione degli ordinari criteri di ermeneutica contrattuale – anche alla luce della prassi corrente nelle contrattazione del genere di quella qui in questione – non pare suscettibile di venire inteso nel senso (fatto proprio dal terzo accollante) che il debitore per quella somma risulti essere sempre l'originario mutuatario.
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