Deve ritenersi nulla, in quanto priva di causa, la clausola che prevede “la commissione di massimo scoperto nel limite del fido”. La “commissione di massimo scoperto”, infatti, può ritenersi sorretta da causa lecita solo in relazione allo scoperto di conto. Ne consegue che, non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto” e potendo riconoscere validità alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto” solo se costituenti corrispettivo per l’utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l’illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12