In presenza di una convenzione stipulata dal gruppo di cui fa parte l’intermediario con le principali associazioni di consumatori, la quale preveda espressamente, relativamente ai prestiti personali, la possibilità per il cliente di richiedere la sospensione dei pagamenti fino a 6 mesi e la riduzione dell’importo della rata fino al 2% del capitale residuo, deve ritenersi infondata la contestazione mossa dall’intermediario in ordine alla mancata applicazione di tali “benefici convenzionali” riconducibile alla “forma di pagamento a mezzo bollettini postali” ed alla “mancanza di regolarità nel rimborso storico delle rate secondo piano di ammortamento”, laddove l’originario contratto di finanziamento con il cliente preveda espressamente fra le modalità di rimborso (pagamento) prescelte la “procedura RID”, e risultino esibite le ricevute di pagamenti effettuati tempestivamente – a mezzo di bollettini postali, tale modalità presentandosi evidentemente accettata dalla controparte in sostituzione di quella contrattualmente convenuta – dal cliente fino al momento della richiesta di sospensione dei pagamenti. Tale soluzione appare invero maggiormente coerente con il principio di cui all’art. 1375 c.c., che impone ai contraenti di attenersi al criterio della buona fede nell’esecuzione del contratto superando – in una doverosa prospettiva collaborativa – squilibri rivenienti da circostanze sopravvenute.
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