Gli artt. 9 e 9 bis L. n. 386/90 e succ. modd. prevedono che in caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo, la banca provvede ad inviare l’avviso inteso a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio: conseguenze evitabili tuttavia attraverso il c.d. pagamento tardivo. Il trattario, in particolare, è tenuto a comunicare (per telegramma o raccomandata a/r) al traente che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell’archivio CAI e che, a partire dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. La prova del pagamento tardivo ha da seguire modalità e termini fissati dall’art. 8 L. 386/90, e quindi, nel caso di pagamento effettuato nelle mani del portatore del titolo, deve avvenire mediante quietanza del portatore, con firma autenticata, fornita dal traente allo stabilimento trattario. Ne consegue che, laddove il cliente, pur avendo effettuato il pagamento tardivo entro il termine di 60 gg., ha mancato di darne debitamente conto al trattario, la conseguente iscrizione negli archivi CAI deve ritenersi legittimità, non essendo esigibile una diversa condotta da parte della Banca.
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