Accertato che il “carnet di assegni” sia stato sottratto al cliente ricorrente alcuni giorni prima della denuncia e che, conseguentemente, non sia stato osservato il precetto contenuto nell’art. 3 del contratto di conto corrente sottoscritto fra le parti, il quale espressamente prevede “il correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa derivare dalla perdita, dalla sottrazione e dall’uso abusivo o illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione”, deve ritenersi (quantomeno) il concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, codice civile in capo allo stesso cliente.
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