L’acquisizione da parte del cliente di un parere favorevole dell’Ufficio preposto per la Banca all’espressione del parere preliminare all’eventuale conclusione del negozio di c.d. affidamento, rilasciato nell’ambito di un più complesso procedimento non giunto tuttavia a conclusione, non integra in alcun modo un consenso rilevante da parte della banca stessa in ordine alla conclusione del contratto.
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