L’invio dell’estratto della carta di credito non autorizza a ritenere rinunciato il potere dell’emittente di revocare la disponibilità del servizio (siccome attiene, detta comunicazione, soltanto al dies ne ante quem e al modo di esigere il credito già maturato), mentre il fondamento della revoca, che si rivolge prospetticamente all’ulteriore fruizione del servizio, appare realizzato già per la serie di evenienze che avevano indotto l’emittente a rideterminarsi in ordine al complessivo merito di credito individuale.
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