Deve ritenersi irricevibile il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario il quale non sia preceduto da alcuna contestazione nei confronti dell’intermediario da parte del ricorrente, il quale si è limitato a chiedere (con la missiva priva di data) una “rinegoziazione del mutuo o altra agevolazione” in considerazione delle sue mutate condizioni economiche. Sul punto, infatti, la normativa vigente prevede espressamente che “il ricorso è preceduto da un reclamo all’intermediario […] L’intermediario si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento” (Cfr. delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, art. 4, commi 1 e 3).
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12