Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziali delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” richiedono, in fase di reclamo, (niente di più che) un “atto con cui il cliente, chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o un’omissione”. A tal fine deve ritenersi idonea la nota consegnata dal cliente con cui quest’ultimo chieda di procedere alla chiusura dei rapporti cointestati, a tal fine attestando i dati relativi al de cuius, agli eredi e alla relativa vicenda successoria, facendo riferimento, seppure incidentalmente, ai fatti poi oggetto di allegazione in sede di ricorso (i.e. pregresso diniego della possibilità di avvalersi degli strumenti di autocertificazione e blocco delle movimentazioni).
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