WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

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Dossier

Conto Corrente Bancario | Cointestazione | Effetti | Morte di uno dei cointestatari | Operazioni sul conto

Collegio di Napoli, 21 maggio 2010, n.425

12 Giugno 2011

Nell’ipotesi di una cointestazione (a firme disgiunte) di un conto corrente, l’evento morte di uno dei contitolari non determina lo scioglimento del rapporto. Il conto corrente potrà quindi essere utilizzato separatamente sia dall’originario cointestatario superstite, sia collettivamente dagli eredi dello scomparso. Viceversa, la banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari soltanto qualora sia stata notificata una formale opposizione.


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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