Nell’ipotesi di una cointestazione (a firme disgiunte) di un conto corrente, l’evento morte di uno dei contitolari non determina lo scioglimento del rapporto. Il conto corrente potrà quindi essere utilizzato separatamente sia dall’originario cointestatario superstite, sia collettivamente dagli eredi dello scomparso. Viceversa, la banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari soltanto qualora sia stata notificata una formale opposizione.
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