La possibilità di rinegoziazione per mutui o finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria riconosciuta ex lege per superare l’indebitamento dei consumatori, non può trovare applicazione con riferimento a finanziamenti non riconducibili alle categorie interessate dalla normativa. In tali ipotesi, un’eventuale rinegoziazione presupporrebbe lo specifico accordo tra la parti, finalizzato alla modifica di alcune condizioni previste dal precedente accordo contrattuale. Una simile modifica, tuttavia, non può essere indotta per via giudiziale, essendo rimessa alla discrezionale determinazione anche dell’intermediario, posto che l’autonomo esercizio della facoltà deliberativa della banca rimane correttamente subordinato alla doverosa valutazione della sussistenza delle condizioni di concedibilità del finanziamento secondo parametri di affidabilità necessariamente rigorosi.
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