E’ da ritenere che l’intermediario non abbia adottato la diligenza necessaria nell’esecuzione del rapporto di conto corrente on line – il quale per le sue peculiarità richiede l’adozione di presidi di sicurezza che garantiscano un’effettiva protezione del cliente – laddove: a) il cliente abbia segnalato all’intermediario la difficoltà di accedere al conto on line non appena esse si è manifestata; b) le operazioni di prelevamento e versamento sul conto, disconosciute dal cliente, sono tutte relative al periodo immediatamente successivo alla data in cui si è manifestata l’impossibilità di accedere al servizio da parte dello stesso; c) per poter disporre operazioni sul conto era necessario essere in possesso, oltre che della username e della password, anche di codici di sicurezza diversi per tipologia di operazioni, di cui solo il titolare del conto può essere in possesso; d) il titolare dichiara di non aver fornito ad alcuno i dati necessari per l’accesso. Infatti, se le operazioni sono state poste in essere da soggetto diverso dal cliente che era nell’impossibilità di accedere alla movimentazione del conto, è possibile ipotizzare che il sistema di sicurezza predisposto fosse inidoneo a tutelare l’esclusivo accesso del cliente alla utilizzazione del servizio.
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