La questione dell’ammissibilità dell’introduzione, attraverso lo speciale procedimento di modifica del contratto regolato dall’art. 118 TUB, di una commissione (fissa o a percentuale) per remunerare la mera disponibilità fondi, non può ricevere una soluzione aprioristica, ma deve essere valutato caso per caso, e ciò nel senso che la soluzione potrà essere positiva solo qualora una qualche forma di remunerazione della mera disponibilità fosse già, seppure sotto altre vesti, contemplata dal contratto, atteso che, in caso contrario, là dove cioè la banca avesse inizialmente escluso di richiedere al cliente una forma di remunerazione, la sua introduzione per via unilaterale equivarrebbe all’introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto, e dunque implicherebbe una significativa alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente “gratuita” in dichiaratamente “onerosa”.
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