L’intermediario affidatario del servizio di tesoreria non ha margini di discrezionalità nello svolgimento dell’incarico ricevuto, nel senso di potere disattendere, quanto all’esecuzione dei pagamenti, le istruzioni impartitegli dall’Ente. Tale possibilità è, infatti, chiaramente esclusa dall’art. 217 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 67 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il quale impone all’intermediario affidatario di eseguire i pagamenti “secondo le indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere”.
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