L’esame “a vista”, non oltre il quale rimane esigibile la condotta dal trattario diligente, deve ritenersi compiuto nel caso in cui: a) sia stata spesa dal prenditore del primo degli assegni, identificato compiutamente, la qualità di dipendente dalla società cliente, sebbene non già noto personalmente alla Banca; b) il secondo degli assegni sia stato pagato al medesimo prenditore, stavolta quale soggetto già “noto” al diverso istituto bancario prenditore e versato in c.d. stanza di compensazione nei confronti dell’odierna resistente; c) il terzo degli assegni incassati sia stato presentato alla banca trattaria senza che il merito del prenditore potesse in alcun modo risultare diminuito dagli eventi anteriori, obiettivamente suscettibili, all’inverso, di essere apprezzati in senso ulteriormente autorizzativo del pagamento; d) il pagamento sia stato quindi reiterato alla presentazione di assegni non mai grossolanamente contraffatti e sempre muniti della sovrimpressione del timbro della legittima traente.
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