E’ legittimo il rifiuto opposto dalla banca alla richiesta, avanzata dal cliente già titolare di un conto corrente telematico, di fruizione del servizio bancomat (comunque assicurato dai servizi di internet banking e phone banking offerti dalla stessa), rifiuto che sia giustificato da specifiche valutazioni del merito creditizio ed alle più generali politiche di affidamento interne all’istituto di credito (nel caso di specie, la banca aveva evidenziato l’iscrizione del nominativo del cliente nei registri Carter, segmento di CAI – Centrale d’Allarme Interbancaria).
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