Deve escludersi la legittimazione attiva a proporre ricorso avanti all’Arbitro Bancario Finanziario in capo ad una società iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui alla L. n. 165 del 17.11.2005 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) della Repubblica di San Marino, la quale, attesa appunto la sua qualifica di società finanziaria iscritta presso il registro della Repubblica di San Marino, non rientra nella nozione di cliente ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa di attuazione emanate dal CICR con deliberazione 29 luglio 2008 e dalla Banca d’Italia con provvedimento 18 giugno 2009 ed alla nozione di “cliente” ivi accolta.
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