Al contratto di mutuo a tasso fisso sino al 2 ottobre 2012 ed a tasso variabile successivamente a tale data, qualificabile come “finanziamento a tasso misto”, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 2 d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, in l. 2/2009, il quale prevede che «L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore» (comma primo), e che «La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato» (comma terzo). Infatti, con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 11434 del 13 febbraio 2009 è stato chiarito che «Le disposizioni di cui all’art.2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l’intera durata dell’ammortamento», consentendo, quindi, l’applicazione delle agevolazioni ivi contemplate anche alla tipologia di finanziamento a tasso misto.
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