Non rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario l’esercizio di poteri di accertamento diretti a verificare e a far cessare eventuali attività materiali per il recupero del credito, asseritamente vessatorie ed intimidatorie, poste in essere da soggetti terzi per conto di società finanziarie in modo ritenuto non coerente con i principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy e del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 30 novembre 2005 in materia di “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero dei crediti”.
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