Al fine di favorire le relazioni fra intermediari e clientela, si segnala la dubbia conformità alle regole di trasparenza e di buona fede, anche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 33 del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), della clausola contrattuale con cui l’intermediario è legittimato ad imputare al cliente, per ritardi nel pagamento di ogni singola rata, spese di recupero del credito di rilevante ammontare relative alle attività svolte dallo stesso intermediario ovvero “da enti esterni incaricati”. In tal senso, appare opportuno che l’intermediario curi con particolare attenzione criteri e modalità di affidamento delle attività di recupero crediti ad “enti incaricati” e collaboratori esterni.
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