Deve escludersi la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario in merito alla domanda avente ad oggetto il riscatto del pegno posto a garanzia dell’apertura di credito in conto corrente ad un valore indicato dal ricorrente come non inferiore a quello di acquisto e quindi pari ad € 800.000,00, posto che rientrano nella cognizione dell’ABF le domande aventi a oggetto la corresponsione di somme di denaro a qualunque titolo non superiori ad Euro 100.000,00 (cfr. Disposizioni della Banca d’Italia sull’ABF del 18 giugno 2009 e succ. mod. e int., Sezione I, Disposizioni di carattere generale, § 4, Ambito di applicazione oggettivo).
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