Con riferimento alle contestazioni mosse dal cliente all’intermediario circa la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite in ordine agli interessi applicati per l’utilizzo della carta di credito, deve ritenersi non completo il prospetto analitico predisposto dall’intermediario che, essendo limitato nel tempo, non consenta al cliente di avere contezza degli interessi applicati nel periodo antecedente e successivo a quello considerato. Infatti, in base alle regole di trasparenza e di buona fede enunciate, in particolare, nei Provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia in tema di vigilanza e di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie (v. Circ. n.229 del 1999, aggiornam. luglio 2003, Tit. X, Sez. IV; Provv. 29 luglio 2009, Sez.I, par. 1.3, Sez. IV), l’intermediario è tenuto a fornire al cliente comunicazioni analitiche dei dati relativi al rapporto in essere, curando la completezza e la chiarezza dell’informazione in modo da rendere disponibile al cliente stesso un quadro trasparente e aggiornato delle condizioni applicate. Tale comportamento appare oltremodo ingiustificato laddove, nel periodo precedente, il saldo contabile ed i relativi interessi applicati risultino variabili (nel caso di specie, la cliente, protestando con la società emittente la carta di credito rateale da lei posseduta per la continua richiesta di interessi, poco comprensibili, aveva richiesto l’invio di un riepilogo chiaro che evidenziasse le modalità di calcolo degli interessi anche al fine di accertare la presenza di eventuali interessi anatocistici).
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