Nel caso in cui, a seguito dell’iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), effettuata per il mancato pagamento di un assegno per mancanza di provvista, il cliente contesti all’intermediario che l’iscrizione sia avvenuta in assenza del preavviso di revoca ex art. 9-bis l. 386/90, deve ritenersi non assolto da parte dell’intermediario il suddetto onere di comunicazione laddove quest’ultimo si sia limitato a produrre la copia del testo della raccomandata contente il preavviso e la relativa “tracciatura”, da cui risulterebbe il tentato recapito e la consegna al domicilio del relativo avviso di giacenza, ma non abbia prodotto l’avviso di ricevimento sul quale si sarebbe dovuta effettuare l’annotazione attestante che il cliente non era stato rinvenuto e la conseguente “compiuta giacenza”. Infatti, la mancanza assoluta della ricevuta di ritorno rende impossibile la verifica non tanto della regolarità della comunicazione quanto della sussistenza stessa di una comunicazione.
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