Nell’ipotesi in cui, a fronte dell’accertata illegittimità della condotta dell’intermediario (il quale, nell’operare l’iscrizione del cliente nell’Archivio previsto dall’art. 10-bis della legge n. 386 del 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), ha commesso un errore di identificazione del nominativo del traente), il cliente non produca alcun elemento di prova documentale o anche semplicemente in via presuntiva circa l’esistenza di un danno patrimoniale derivante dall’asserito blocco del c/c e dalla revoca della possibilità di emettere assegni nel periodo di tempo considerato, ne consegue che, non essendo configurabile un pregiudizio “in re ipsa”, la domanda risarcitoria relativamente ai danni patrimoniali non può essere accolta, non avendo il ricorrente offerto elementi di prova dai quali sia possibile desumere in termini di certezza e non di mera potenzialità l’esistenza di un danno.
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